Che cos'è il RAVVEDIMENTO OPEROSO ?

Tributi, finanze e contravvenzioni

Dettagli del documento

A chi è rivolto

Informazione non presente

Come fare

...

L'istituto del ravvedimento operoso, introdotto dall'art. 13 del D.Lgs. 472/97, consente al contribuente, a determinate condizioni e con specifici limiti, di sanare spontaneamente le violazioni commesse mediante il pagamento di una sanzione ridotta rispetto a quella ordinaria. In particolare, il contribuente che intende regolarizzare l'omesso o insufficiente versamento di un tributo deve provvedere contestualmente al versamento: - del tributo dovuto e non versato ( o versato in misura inferiore ) - della sanzione ridotta degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giornaliera. Il termine ultimo entro il quale è possibile ravvedersi è quello previsto per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno in cui è commessa la violazione o, se non è prevista la dichiarazione periodica, entro un anno dalla violazione. In via generale, per procedere alla regolarizzazione delle violazioni commesse, i termini, così come le sanzioni, variano in relazione alla tipologia delle violazioni stesse. Nel caso di omesso o insufficiente versamento la sanzione irrogata è pari al 30% dell'importo non versato. Il contribuente che, alle prescritte scadenze, non abbia versato il tributpo in tutto o in parte, ance a titolo di acconto può ravvedersi: a) entro 30 gg. dalla commissione della violazione, mediante il contestuale pagamento : - dell'imposta dovuta - di 1/8 della sanzione irrogabile - degli interessi moratori. b) entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno in cui è stata commessa la violazione( o, se non è prevista la dichiarazione periodica, entro un anno dalla violazione ) mediante il contestuale pagamento: - dell'imposta dovuta - di 1/5 della sanzione irrogabile - degli interessi moratori. Pertanto l'ammontare della sanzione ridotta sarà pari al: 3,75% ( ossia 1/8 della sanzione del 30% ) dell'imposta non versata, se la regolarizzazione avviene entro 30 gg. dalla violazione; 6% ( ossia 1/5 della sanzione del 30% ) dell'imposta non versata, se la regolarizzazione avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno in cui è stata commessa la violazione o, se non è prevista la dichiarazione periodica, entro un anno dalla violazione ( cosiddetto " ravvedimento lungo " ).

Cosa serve

Informazione non presente

Cosa si ottiene

Informazione non presente

Tempi e scadenze

2012 7 dic

Data creazione

Condizioni di servizio

Informazione non presente

Contatti

Informazione non presente

Stato

Attivo

Descrizione

Informazione non presente

Creazione

Inserito sul sito il venerdì 07 dicembre 2012 alle ore 15:17:31 per numero giorni 3834

Valuta da 1 a 5 stelle la pagina

Grazie, il tuo parere ci aiuterà a migliorare il servizio!

1/2

Vuoi aggiungere altri dettagli? 2/2

Inserire massimo 200 caratteri