I proprietari e/o i conduttori e comunque i soggetti che esercitano la materiale disponibilità dei terreni adiacenti e confinanti con le strade di qualsiasi specie e le aree pubbliche sono obbligati a ripristinare e mantenere in condizioni di funzionalità ed efficienza le condotte di cemento sottostanti i passi privati, le sponde ed il fondo dei fossati ostruiti dalla presenza di arbusti, ammassi di terra, ghiaia o dal deposito di rifiuti, ENTRO il 10 novembre 2013 avendo cura di ripristinare i fossi di cui trattasi (anche mediante eventuali operazioni di scavo ed approfondimento se necessarie) e le condotte sottostanti i passaggi privati mantenendoli efficienti e funzionali nella loro originaria - naturale posizione e dimensione al fine di garantire il libero e completo deflusso delle acque
Nel caso di mancata esecuzione della presente ordinanza da parte degli interessati si procederà d'ufficio senza ulteriore avviso e le conseguenti spese e sanzioni saranno a carico degli inadempienti.