Gli elettori italiani che
per motivi di lavoro, studio o cure mediche si trovano temporaneamente
all’estero per un periodo di almeno tre mesi nel quale ricade la data di
svolgimento del Referendum, nonché i familiari con loro conviventi, potranno
partecipare al voto per corrispondenza organizzato dagli uffici consolari
italiani (legge 459 del 27 dicembre 2001, comma 1 dell’art. 4-bis), ricevendo
la scheda al loro indirizzo all’estero. Per partecipare al voto
all’estero, tali elettori dovranno - entro il 26 aprile 2017 - far
pervenire AL COMUNE d’iscrizione nelle liste elettorali un’apposita
opzione. E’ possibile la revoca entro lo stesso termine. Si ricorda
che l’opzione è valida solo per il voto cui si riferisce (ovvero, in questo
caso, per il Referendum del 28 maggio 2017). L’opzione può essere
inviata per posta, telefax, posta elettronica anche non certificata, oppure
fatta pervenire a mano al Comune anche da persona diversa dall’interessato. La dichiarazione di
opzione, redatta su carta libera e obbligatoriamente corredata di copia
di documento d’identità valido dell’elettore, deve in ogni caso contenere
l’indirizzo postale estero cui va inviato il plico elettorale, l’indicazione
dell’Ufficio consolare competente per territorio e una dichiarazione attestante
il possesso dei requisiti per l’ammissione al voto per corrispondenza (vale a
dire che ci si trova - per motivi di lavoro, studio o cure mediche - in un
Paese estero in cui non si è anagraficamente residenti per un periodo di almeno
tre mesi nel quale ricade la data di svolgimento del referendum; oppure, che si
è familiare convivente di un cittadino che si trova nelle predette condizioni). La dichiarazione va resa ai sensi degli articoli 46 e
47 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445
(testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa), dichiarandosi consapevoli delle conseguenze
penali in caso di dichiarazioni mendaci (art. 76 del citato DPR 445/2000)