DIVIETO DI COLLOCAZIONE DI APPARECCHI PER IL GIOCO di cui all’art. 110, commi 6 e 7 del r.d. 773/1931 – Legge Regione Piemonte 9 maggio 2016

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Data:

mercoledì, 22 novembre 2017

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Descrizione

La legge regionale 9/2016 “Norme per la prevenzione e il contrasto alla diffusione del gioco d'azzardo patologico” è il provvedimento varato dal Consiglio regionale del Piemonte contro la ludopatia e per prevenire i danni che il gioco d'azzardo compulsivo provoca su fasce di popolazione poco difese, come giovani e anziani.

Con questa legge regionale, entrata in vigore a maggio del 2016, si è stabilito che gli esercenti che gestiscono apparecchi da gioco di cui all’art. 110, commi 6 e 7 del r.d. 773/1931 collocati all’interno di esercizi pubblici e commerciali, di circoli privati ed in tutti i locali pubblici od aperti al pubblico si devono adeguare a quanto previsto dalla normativa entro diciotto mesi successivi alla data di entrata in vigore della stessa quindi entro il 20 novembre 2017.

In particolare si devono adeguare a quanto disposto dall’art. 5 della LR che prevede che è vietata la collocazione di apparecchi per il gioco di cui all’art. 110, commi 6 e 7 del r.d. 773/1931 in locali che si trovano ad una distanza, misurata in base al percorso pedonale più breve, inferiore a cinquecento metri da:

a) Istituti scolastici di ogni ordine e grado;
b) Centri di formazione per giovani e adulti;
c) Luoghi di culto;
d) Impianti sportivi;
e) Ospedali, strutture residenziali o semiresidenziali operanti nell’ambito sanitario o socio sanitario;
f) Strutture ricettive per categorie protette, luoghi di aggregazione giovanile ed oratori;
g) Istituti di credito e sportelli bancomat;
h) Esercizi di compravendita di oggetti preziosi ed oro usati;
i) Movicentro e stazioni ferroviarie

Gli esercenti che, a far data dal 20 novembre 2017, gestiscono apparecchi per il gioco di cui all'art. 110, commi 6 e 7 del r.d. 773/1931 collocati all'interno di esercizi pubblici e commerciali, circoli privati ed in tutti locali pubblici od aperti al pubblico, si devono adeguare alle disposizioni succitate di cui all'art. 5 della L.R.


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